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Newsletter Ordine n. 2/2024: Esenzione ADR Aggiornamento (del 04.01.2024)

Newsletter Ordine n. 2/2024: Esenzione ADR Aggiornamento (del 04.01.2024)

Cara/caro Collega,

ti comunico che è pervenuta dalla FNOVI la seguente circolare finalizzata a riepilogare i contenuti del Decreto 7 agosto 2023 che ha individuato i casi di esenzione dalla nomina del consulente ADR operando una distinzione per:

– natura del trasporto, limiti quantitativi o disposizioni speciali (art. 3);

– trasporti in colli (art. 4);

– spedizioni occasionali (art. 5).

La tipologia di rifiuti prevalentemente prodotta dai Medici Veterinari (rifiuti sanitari a rischio infettivo e non) accede essenzialmente alla deroga stabilita dall’art 4 (Casi di esenzione per trasporti in colli).

L’articolo 4 del Decreto ha indicato che le imprese sono esentate dalla nomina del consulente ADR a patto che:

a) per ogni operatore, siano effettuate al massimo n. 24 operazioni/anno solare e n. 3 operazioni/mese solare;

b) ogni operazione rispetti le quantità massime per unità di trasporto individuate alla tabella 1.1.3.6.3 dell’ADR nel caso di merci appartenenti ad una stessa categoria di trasporto, ovvero alla sezione 1.1.3.6.4 dell’ADR se tali merci appartengono a categorie di trasporto diverse;

Per dimostrare l’esenzione della nomina del consulente ADR, a differenza dei precedenti adempimenti (la comunicazione annuale al competente ufficio provinciale della motorizzazione civile dove ha sede operativa l’impresa e presenza di una copia di tale comunicazione a bordo dei veicoli operanti in regime ditale esenzione è rimasta solo per i casi disciplinati dall’articolo 3 del Decreto) la procedura è stata “semplificata” anche se solo da un punto di vista formale (nessuna comunicazione ufficiale) ma non dal punto di vista operativo.

Infatti, per usufruire dei casi di esenzione per il trasporto in colli e/o per spedizioni occasionali previste dagli art. 4 e 5 del D.M. 7/8/23 è necessario predisporre un registro annuale di monitoraggio del numero di operazioni eseguite.

Il registro, cartaceo o digitale da conservare per un minimo di 5 anni, deve prevedere dati di classificazione e identificazione di ogni spedizione, la data di esecuzione, il tipo di confezionamento (genere di imballaggio per i colli oppure indicazione se alla rinfusa o in cisterna) e quantitativo netto di merce pericolosa spedita/trasportata.

Le informazioni necessarie alla redazione del registro sono facilmente individuabili dal Formulario di identificazione dei rifiuti consegnato al trasportatore.

Per completezza di esposizione si chiarisce che l’art. 7, comma 2, del Decreto, laddove disciplina obbligo di formazione in merito al trasporto di merci pericolose, intende porlo solo in capo ai trasportatori, secondo quanto previsto nel capitolo 1.3 dell’ADR: per cui nessun obbligo formativo è previsto per il medico veterinario (produttore) del rifiuto.

Cordiali saluti.

Massimo Stramazzo

Presidente Ordine Veterinari Torino